top of page

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

CODICE DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE

Il presente Codice Etico traccia le linee guida ed i principi, inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità, come previsti dallo Statuto di  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT CENTER. 

Il consiglio direttivo, i dipendenti, i collaboratori, tutti i tesserati dell’associazione, sono tenuti all'osservanza del presente Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni. Non può essere invocata, a nessun effetto, l’ignoranza del Codice e delle norme che lo compongono. 

  1. Osservanza Statuto e Regolamento dell’associazione

 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l'associazione sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dall’associazione, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti. 

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. 

Le società, le associazioni e gli altri soggetti rispondono dei comportamenti adottati, in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti, soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti. 

2) Principio di lealtà 

L’associazione rifiuta ogni comportamento illecito anche quando sia posto in essere con l’intento di perseguire l’interesse dell’ associazione stessa.I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’associazione devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile alle attività associative. I tesserati e gli altri soggetti devono cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza. 

3) Divieto di alterazione dei risultati 

E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti che collaborano con l’associazione di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una iniziativa ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle attività proposte. 

 

 

4) Divieto di doping e di altre forme di nuocimento della salute 

E' fatto divieto ai tesserati, agli affiliati ed agli altri soggetti che collaborano con l’associazione di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute della persona. 

5) Principio di non violenza 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale della persona nello svolgimento delle attività e adottano iniziative positive per sensibilizzare la comunità in generale al rispetto dei diritti umani. 

6) Principio di non discriminazione 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche e di ogni altra espressione del pensiero. In questa ottica, l’Associazione agisce nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. 

7) Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito delle attività istituzionali e progettuali dell’associazione.

8) Dovere di riservatezza 

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento vigente, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'associazione di appartenenza o da questi detenute. 

9) Principio di imparzialità 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività associativa svolta. Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti con cui collabora l’associazione non chiedono né accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi eccedano il modico valore e siano offerti in occasione dello svolgimento delle attività. 

10) Prevenzione dei conflitti di interessi 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.  

11) Dovere di collaborazione 

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’Associazione sono tenuti a cooperare con gli organi di giustizia endoassociativi, ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell’Ente ogni provvedimento di autorità giudiziaria o sportiva di cui siano destinatari, rilevante ai fini dell’applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste. 

12) Tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi 

A tutela dell’onorabilità è previsto che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti che collaborano con l’associazione sono immediatamente sospesi in via cautelare, in caso di condanna, ancorché con sentenza non definitiva, o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale. La misura cautelare della sospensione ha una durata massima di diciotto mesi, decorsi i quali cessa di avere applicazione. 

3.2. Finalità 

Il Codice Etico e di Condotta è dunque l’insieme dei valori, dei principi e delle regole di condotta a cui devono ispirarsi tutti coloro che operano, collaborano ed agiscono per o con L’Associazione nello svolgimento dell’attività, sia all’interno che all’esterno del perimetro dei luoghi di lavoro. 

Il Codice Etico e di Condotta costituisce lo strumento indispensabile sul quale si basano le attività di controllo e di monitoraggio dei rapporti, sociali e istituzionali dell’associazione.

Il Codice Etico e di Condotta ha come obiettivo principale quello di orientare ed uniformare i comportamenti di tutti i soggetti, ad ogni livello, nell’ambito dell’espletamento delle funzioni di propria competenza e responsabilità, sia nei rapporti interni che in quelli esterni, nel rispetto dei generali e superiori principi di trasparenza, buona fede, correttezza, onestà, lealtà ed imparzialità. 

Il Codice Etico e di Condotta, tuttavia, non intende descrivere in maniera esaustiva gli specifici comportamenti che devono essere adottati di fronte ad ogni situazione che si dovesse verificare, quanto piuttosto mira ad enunciare una serie di principi ed indirizzi generali a cui dovranno attenersi i destinatari del Codice Etico medesimo, durante lo svolgimento delle proprie mansioni. 

Pertanto, in assenza di una disposizione contenente specifiche regole di condotta, ciascuno ha il dovere di operare e far operare i propri collaboratori ed interlocutori con modalità che si ispirino ai più elevati standard di comportamento nel rispetto dei principi indicati dal Codice Etico e delle norme di legge vigenti. 

Le disposizioni ed i principi stabiliti nel Codice Etico integrano il comportamento che il personale, soggetti rilevanti di dell’Associazione e destinatari sono tenuti ad osservare nell’ambito dell’esercizio delle proprie mansioni lavorative e collaborative in virtù della normativa vigente e del/dei Contratto/i Collettivo Nazionale di riferimento ed in vigore al momento dell’adozione. 

Infine, il Codice Etico e di Condotta costituisce parte integrante e sostanziale del Modello Organizzativo adottato dall’Associazione, al fine di prevenire la realizzazione degli illeciti amministrativi presi in considerazione dal Modello Organizzativo stesso.

 

 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO

Al fine di mantenere la dovuta coerenza ed applicabilità su tutte le regole comportamentali esposte nei precedenti capitoli del presente Codice Etico e di Condotta dell’associazione si impegna a: 

  1.     1. far adeguare periodicamente i contenuti del Codice Etico e di Condotta in relazione all’evoluzione normativa;

  2.     2. svolgere le opportune verifiche in presenza di notizie di violazioni delle norme contenute nel presente documento;

  3.     3. applicare le sanzioni previste nel caso di accertata violazione;

  4.     4. adoperarsi affinché non vengano effettuate azioni di ritorsione verso coloro che, eventualmente, avessero fornito all’Organismo di Vigilanza informazioni sull’illecito;

  5.     5. operare in modo costante affinché tutto il personale comprenda l’importanza di rispettare le norme del presente Codice Etico e di Condotta; 

  6.     6. diffondere il presente Codice Etico e di Condotta nell’ambito dell’intera organizzazione e delle parti terze che entrino in contatto con essa, attraverso le modalità disciplinate dal documento stesso. 

  7.     7.Sensibilizzare il Consiglio direttivo, i dipendenti, i collaboratori e chiunque sia disponibile nell’ambito dei corsi dei minori ad un’attività di sorveglianza attiva, sia nei locali dove si svolgono le lezioni sia negli spogliatoi, in modo da prevenire i seguenti abusi:

  • l’abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato,        anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali; 

  • ● l’abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata, che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l’integrità psicofisica del tesserato. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; 

  • ● la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante; 

  • ● l’abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati; 

  • ● la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato; 

  • ● l’incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; 

  • ● l’abuso di matrice religiosa: l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume; 

  • ● il bullismo, il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima); 

  • ● i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. 

  • I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità, comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.  

  •     8.vietare foto e video nei locali dell’associazione salvo autorizzazione dell’associazione stessa ovvero, non acquisire, detenere e pubblicare fotografie o divulgare altre informazioni sui bambini e sui ragazzi o sulle loro famiglie su qualsiasi supporto cartaceo o digitale (es. social media personali o del club/organizzazione, siti web, strumenti di comunicazione online personali, ecc.) in assenza della relativa liberatoria sottoscritta dai genitori o dai tutori al fine di poter conservare e/o utilizzare tale materiale prodotto;

  •     9.Promuovere buone pratiche per prevenire abusi nello sport minorile:

  • Pratiche che promuovono la consapevolezza dei rischi possibili. Una organizzazione che si preoccupa di sensibilizzare i propri collaboratori e le famiglie dei beneficiari sulle diverse forme di abuso, sul bullismo, sulle lesioni fisiche e sugli altri rischi connessi alla pratica sportiva è un’organizzazione che crea consapevolezza e permette a tutti gli attori coinvolti di saper riconoscere una situazione di preoccupazione per un minore.

  • Pratiche che promuovono l’informazione: La sensibilizzazione delle famiglie riguardo agli standard e alle linee guida per la tutela dello sport promuove l'adozione di migliori pratiche da parte delle organizzazioni e delle stesse famiglie. Le famiglie possono essere informate sui requisiti di selezione del personale, sull’esistenza   di codici di comportamento, sui protocolli di sicurezza e sulla formazione necessaria per gli allenatori e il personale coinvolto. Questo incoraggia un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti.

  • Pratiche che incentivano supporto e comunicazione: Sensibilizzare le famiglie sulle questioni relative alla tutela dei giovani atleti   crea un ambiente favorevole alla comunicazione aperta. Le famiglie possono essere incoraggiate a segnalare eventuali preoccupazioni o incidenti e ad avere un dialogo costante con l'organizzazione sportiva. Ciò facilita la condivisione di informazioni cruciali per la protezione dei minori e favorisce un intervento tempestivo in caso di situazioni problematiche.

  • Pratiche che promuovono una condivisione delle responsabilità: La tutela dello sport non è solo responsabilità dell'organizzazione, ma richiede un impegno collettivo. Sensibilizzare le famiglie crea una consapevolezza dell'importanza del coinvolgimento attivo e della responsabilità nella protezione dei minori. Le famiglie possono diventare partner nella promozione di un ambiente sportivo sicuro, riconoscendo e segnalando situazioni di potenziale rischio.

 

  • Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni 

  • Segnalazione dei comportamenti lesivi 

  • 1. In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce o via posta elettronica all’indirizzo email   safeguardingsportcenter@gmail.com         Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno consegnate esclusivamente al Responsabile, che sarà chiamato a modificare le credenziali dopo il primo accesso. 

  • 2. In caso di gravi comportamenti lesivi l’Associazione deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell’ordine. 

  • 3. L’Associazione deve garantire l’adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede: 

  • ● presentato una denuncia o una segnalazione; 

  • ● manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione; 

  • ● assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione; 

  • ● reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni; 

  • ● intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding. 

  • Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

  • 1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere

  • ricondotti a:

  • ● mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione); 

  • ● violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e l’Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato; 

  • ● violazione delle misure poste a tutela del segnalante; 

  • ● effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano 

  • infondate; 

  • ● violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell’Associazione; 

  • ● violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello; 

  • ● atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; 

  • ● mancata applicazione del presente sistema disciplinare. 

  • 2. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l’autore della violazione e l’Associazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell’autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell’intenzionalità del comportamento relativo all’azione/omissione, tenuto altresì conto dell’eventuale recidiva, nonché dell’attività lavorativa svolta dall’interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i., presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l’infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto. 

  • 3. Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall’Associazione. 

  • 4. Le sanzioni come da punto 2 verrano decise da una riunione del Consiglio direttivo. 

bottom of page